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Migranti, il trucco delle toghe per accogliere immigrati irregolari
April 22, 2026
Posted 4 hours ago by
C’è una parola che, più di tutte, racconta l’anomalia italiana sulle politiche d’immigrazione e accoglienza: “speciale”. Ovvero quella protezione che altrove quasi non esiste e che da noi è diventata la scorciatoia preferita. Dopo lo sbarco, il copione è noto: richiesta d’asilo, esame delle Commissioni territoriali, e poi – in caso di diniego – via libera al ricorso.

Un meccanismo – racconta Il Tempo – che finisce spesso per ribaltare tutto. I numeri parlano chiaro. Dal 2017 al 2024, su oltre mezzo milione di domande, il 64 per cento ha ricevuto un no. Ma il punto non è la prima risposta: è quello che succede dopo. Perché nei tribunali la musica cambia. E parecchio. Nel sistema internazionale esistono due tutele: lo status di rifugiato, previsto dalla Convenzione di Ginevra del 1951, e la protezione sussidiaria. Poi c’è l’eccezione italiana: la protezione umanitaria, oggi “speciale”. Una formula elastica, che governi diversi hanno provato a limitare. Prima Matteo Salvini con i Decreti Sicurezza, poi Giorgia Meloni con il Decreto Cutro. Risultato? Riduzioni sulla carta, ma non nei fatti. Basta guardare i ricorsi. Fino al 2020 i giudici confermavano in gran parte i dinieghi. Poi la svolta: dal 2021 si è invertita la rotta. Nel 2024 solo il 15 per cento delle decisioni ha dato ragione alle Commissioni. Il resto? Accoglimenti. E nel 75 per cento dei casi con concessione della protezione speciale. Quella che si voleva ridimensionare. [[ge:kolumbus:liberoquotidiano:41069918]] Le motivazioni fanno discutere. “Diritto alla vita privata e familiare”, rischio di “compressione irreversibile”, perfino la possibilità di finire in condizioni di povertà. In altri casi, il rimpatrio è stato evitato perché, durante la procedura d’asilo, il richiedente avrebbe già avviato un presunto percorso in integrazione in Italia e perché, dopo una lunga permanenza, lo straniero sperimenterebbe una compressione irreversibile della vita privata in caso di ritorno nel Paese d’origine. In alcuni casi, anche con precedenti “di modesta entità”, i giudici hanno dato il via libera, parlando di integrazione positiva e assenza di pericolo. Dietro c’è un orientamento preciso, rafforzato da Corte costituzionale e Corte di Cassazione: la pericolosità sociale deve essere “attuale”, non presunta. Lo Stato nega, il tribunale concede. [[ge:kolumbus:liberoquotidiano:43636074]]
Libero Quotidiano
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