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Chat di gruppo inviolabile, i giudici ribaltano la sospensione della “criticona”
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Chat di gruppo inviolabile, i giudici ribaltano la sospensione della “criticona”

April 7, 2026
IL Tempo
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Il pesce che vendiamo non è fresco e ancora le modifiche ai turni di lavoro non ci piacciono. I colleghi del reparto pescheria di un supermercato si sfogavano in una chat di gruppo, nel mirino i turni di lavoro e anche la qualità ittica sul bancone. I vocali di una di loro, anche delegata sindacale, erano poi finiti nelle mani dei superiori che l'avevano sospesa per essersi lasciata andare a valutazioni ritenute denigratorie dei capi ma anche del pesce ledendo l'immagine commerciale della società.

Chat di gruppo inviolabile, i giudici ribaltano la sospensione della “criticona”

Il tribunale del Lavoro di Ancona al quale la donna si era rivolta aveva dato ragione ai 'superiori' confermando la sospensione dal lavoro e dello stipendio per cinque giorni. Ma il ricorso ha cambiato prospettiva perché la Corte d'Appello ha descritto come un fortino inviolabile la chat di gruppo in cui, come affermato dalla dipendente punita, si utilizzava un linguaggio colorito e goliardico proprio perché ci si sentiva al riparo. E del resto i giudici d'appello hanno sottolineato che, anche nei casi in cui volino parole grosse in chat, la gravità del linguaggio utilizzato non vale, di per sé, a degradare la comunicazione privata in comunicazione disciplinarmente rilevante, in quanto il potere disciplinare datoriale incontra un limite invalicabile nei diritti fondamentali del lavoratore, e in particolare nella libertà e segretezza della corrispondenza. Non vale a escludere la tutela costituzionale nemmeno, si legge nella sentenza, il fatto che il contenuto della comunicazione sia stato portato a conoscenza del datore di lavoro per iniziativa di uno dei partecipanti alla chat. La Cassazione ha chiarito che la rivelazione del messaggio da parte di un co-destinatario integra comunque una violazione della segretezza della corrispondenza, che non può legittimare l'utilizzo datoriale del contenuto comunicativo quale base di un provvedimento disciplinare, risolvendosi altrimenti in una indebita compressione della libertà di comunicare riservatamente.

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